IL LODO ALFANO - Il sito di Marco ZACCHERA

Vai ai contenuti

IL LODO ALFANO

Interventi


Roma, 9 luglio 2008


Nota Aula sul disegno di legge in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato(A.C. 1442)


(Scheda Tecnica)

Il provvedimento in esame si è reso necessario perché, anche in seguito all'abolizione dell'immunità parlamentare, le alte cariche dello Stato si sono trovate esposte ad iniziative non sempre appropriate da parte di una minoranza militante della magistratura. Si tratta di  una forma di iniziative politiche improprie e inaccettabili in quanto espongono le alte cariche dello Stato, esercitanti funzioni fondamentali per il nostro ordinamento democratico, a turbative gravi che dannaggiano l'interesse dei cittadini ad un ordinato e corretto funzionamento delle massime istituzioni sino a ribaltare le scelte del corpo elettorale così come avvenuto in un paio di occasioni.
Per tali motivi, in analogia con quanto previsto da altri ordinamenti, come ad esempio quello francese, il Governo ha presentato questa iniziativa legislativa.
Il disegno di legge in oggetto è caratterizzato dall'introduzione di un meccanismo di sospensione processuale diretto alla tutela del sereno svolgimento delle funzioni esercitate dalle più alte cariche dello Stato.
L'importanza dell'interesse ad uno svolgimento equilibrato di tali funzioni è stata sottolineata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004 in cui si afferma che tale interesse può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale. Inoltre la Corte ha riconosciuto l'opportunità della tutela del suddetto interesse da parte del legislatore anche attraverso la sospensione del processo penale.
Il provvedimento in esame dunque è teso a garantire la continuità e la regolarità nell'esercizio delle sopramenzionate funzioni pubbliche senza provocare una violazione del principio di uguaglianza previsto dalla nostra Costituzione purchè venga assicurata una tutela adeguata per gli altri concorrenti valori costituzionali.
Inoltre è stato riconosciuto dallo stesso Presidente della Repubblica, in un comunicato del 2 luglio scorso, che la norma di sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato possa essere disposta da una legge non necessariamente di rango costituzionale e sia un meccanismo volto a tutelare l'interesse fondamentale ad un sereno svolgimento delle rilevanti funzioni inerenti a quelle cariche.
Il disegno di legge si compone di un solo articolo composto da 8 commi.
Il comma 1 dispone la sospensione ex lege dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri, fino alla cessazione dalla carica o della funzione. E' prevista una duplice eccezione secondo la quale, nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, la sospensione riguarda i "reati extrafunzionali" dal momento che per entrambe le cariche i "reati funzionali" sono già disciplinati dagli articoli 90 e 96 della Costituzione. Si prevede inoltre che la sospensione operi anche in relazione a fatti commessi in epoca anteriore all'assunzione della carica o della funzione.
Il comma 2 dell'articolo prevede che in ogni momento l'imputato può rinunciare alla sospensione del processo, anche attraverso il difensore munito di procura speciale, escludendo la sospensione automatica e tutelando in tal modo il diritto di difesa dell'imputato.
Il comma 3 consente al giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili, salvaguardando il diritto alla prova e impedendo così che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.
Il comma 4  prevede che, in caso di sospensione del processo, venga sospeso il corso della prescrizione dei reati in esso contestati. Il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui è cessata la carica istituzionale e quindi la causa della sospensione.
Il comma 5 dispone l'operatività della sospensione per l'intera durata della carica o della funzione. Per tutelare anche l'esercizio della giurisdizione, la sospensione non è reiterabile. Tuttavia, vista la diversa durata delle quattro alte cariche indicate dal comma 1 e, vista la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, è previsto per quest'ultimo, un'eccezione alla regola della non reiterabilità nel caso di nuova nomina nella stessa legislatura.
Il comma 6 prevede che la parte civile possa trasferire l'azione in sede civile in deroga all'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale. Tale deroga è compatibile con la sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale, dal momento che si evita in tal modo che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale.
I comma 7 estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma  8 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


© 2022  Marco Zacchera Tutti i diritti sono riservati
Torna ai contenuti