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DECRETO RIFORMA UNIVERSITARIA

Interventi

Roma, 11 dicembre 2008



Nota sull'A.C. n. 1966-A, di conversione del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, recante: "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"

(Scheda Tecnica)


Il disegno di legge in esame dispone la conversione del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
Si tratta di un provvedimento di grande importanza, che rappresenta una tappa significativa che si inserisce nel più ampio progetto di riforma dell'università italiana, da tempo attraversata da una crisi profonda.
Tale crisi, originata soprattutto da una cattiva gestione delle risorse, una scarsa trasparenza del reclutamento del personale docente e da una notevole sproporzione tra l'elevato numero di professori ordinari e associati e l'esiguo numero di giovani ricercatori, un sistema burocratico assai farraginoso ed un eccesso di spesa per gli stipendi del personale, ha reso urgente ed improcrastinabile un processo di risanamento e di rilancio dell'università italiana che, attraverso la valorizzazione del merito, deve garantire promozione sociale e rilancio della ricerca.
I deputati del gruppo parlamentare PDL, nel corso dell'esame in sede referente della Commissione Cultura, si sono espressi naturalmente in senso positivo sul provvedimento, in quanto lo stesso porta avanti un progetto di rinnovamento e rilancio dell'università italiana.  
Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca. In particolare il comma 1 prevede che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno, abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo - fissato al 90% dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) - non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Sono fatte salve, tuttavia, le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già concluse e a quelle che si stanno espletando.
Il comma 2 prevede che le università "non virtuose" siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, previsti dall'art. 1, c. 650, della legge finanziaria 2007 per l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori.
Il comma 3 eleva dal 20 al 50% per il personale che va in quiescienza il limite al turn-over nelle università, previsto dall'art. 66 del d.l. 112/2008. Ciascuna università destina tale quota per una parte non inferiore al 60% all'assunzione di ricercatori e per una parte non superiore al 10% all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge finanziaria 2007. Conseguentemente, il FFO (Fondo per il finanziamento ordinario delle università) è integrato di 24 milioni di euro nel 2009, di 71 milioni di euro nel 2010, di 118 milioni di euro nel 2011 e di 141 milioni di euro dal 2012.
Il comma 4 modifica i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa di professori universitari di prima e seconda fascia, della prima e della seconda sessione 2008. La nuova composizione prevede un professore ordinario, nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e quattro professori ordinari, non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
Il comma 5 riguarda i nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, che si applicano in attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009. Si prevede che queste commissioni siano composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
Il comma 6 affida ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, la definizione delle modalità di svolgimento delle elezioni e delle modalità del sorteggio.
Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede una commissione a livello nazionale, composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno, chiamata a sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio e a provvedere, nella prima adunanza, a certificare i meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni.
Il comma 7 modifica i criteri di valutazione dei candidati nei concorsi per ricercatore banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, prevedendo che la valutazione stessa sia effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
Il comma 8 prevede la retroattività delle disposizioni di cui al comma 5 per le procedure per le quali non si sono ancora svolte le votazioni per la costituzione delle commissioni.
Il comma 8-bis, introdotto dal Senato, dispone in materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari, prevedendo che i professori universitari che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, conservano entrambi gli elettorati ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
Il comma 8-ter, introdotto dal Senato, prevede che le università possono fissare un nuovo termine di scadenza, non successivo al 31 gennaio 2009, per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme tutte le prescrizioni del bando.
Il comma 9 esclude gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10%, prevista dall'art. 74 del d.l. 112/2008.

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato prevede che le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore, mediante chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero, da almeno un triennio, in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere e di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell'ambito del Programma "Rientro dei cervelli", un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.

L'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% del FFO (Fondo per il finanziamento ordinario delle università) e del fondo straordinario di cui all'art. 2, c. 428, della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi negli anni successivi, sia ripartita fra le università in base ai parametri qualitativi indicati.

L'articolo 3 reca misure di agevolazione per la garanzie del diritto allo studio universitario destinando per il 2009, una integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie, di cui alla legge 338/2000, per un importo di 65 milioni di euro (comma 1) ed un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all'art. 16 della legge 390/1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli (comma 2).
Il comma 3 prevede che agli incrementi di cui ai c. 1 e 2 si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013.
Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, aumenta da 2 a 3 anni la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari.

L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione, nel 2009, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte.

L'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, prevede che gli scatti biennali di cui agli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, siano disposti, previo accertamento da parte dell'autorità accademica della effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche. Ove queste non vi siano, l'entità dello scatto biennale viene diminuita della metà. Nel caso di insussistenza di pubblicazioni scientifiche nel precedente triennio, si prevede l'impossibilità di partecipare alle commissioni di valutazione comparativa.

L'articolo 3-quater dispone che annualmente il Rettore presenta al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La mancata pubblicazione sul sito dell'ateneo e trasmissione al MIUR sono valutate anche ai fini dell'attribuzione dei fondi.

L'articolo 3-quinquies, introdotto dal Senato, prevede che con decreti ministeriali siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria prevista in 24 milioni di euro nel 2009, 71 milioni di euro nel 2010 e 141 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.



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