DECRETO CN 1386-A
Roma, 16 luglio 2008
Nota sul d.d.l. C.n. 1386-A, di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
(Scheda Tecnica)
Questo provvedimento rappresenta la parte essenziale della manovra di finanza pubblica per il 2009 ed è in sostanza una parziale anticipazione della legge finanziaria del 2009.
Il Governo ha operato la scelta di varare, contestualmente alla presentazione del DPEF, questo decreto-legge al fine di anticipare le misure che sono necessarie per fronteggiare i problemi che gravano sulla nostra economia e sui conti pubblici in modo da correggere in positivo, da subito, l'andamento dell'economia e da accelerare il risanamento della finanza pubblica nel pieno rispetto degli impegni assunti in sede di Unione Europea.
L'obiettivo di fondo infatti è quello di conseguire il pareggio di bilancio entro il 2011 e di portare lo stock del debito pubblico, nello stesso anno, al di sotto del 100% del PIL; questo sia per rispettare gli impegni con l'UE, sia per ridurre il peso eccessivo degli interessi passivi sul bilancio dello Stato che rende difficile una politica finanziaria finalizzata allo sviluppo.
Per quanto riguarda in particolare il debito pubblico, l'obiettivo è di passare dall'attuale 103,9% del PIL previsto per la fine del corrente anno, al 90,1% del PIL nel 2013.
La politica di bilancio sarà imperniata essenzialmente sul contenimento della spesa corrente nell'ordine dell'1% all'anno per un triennio, al fine di ricavare lo spazio finanziario sia per ridurre il deficit, sia per accrescere gli investimenti in infrastrutture, sia per ridurre il peso delle imposte sui cittadini con redditi più bassi e sulle famiglie in generale.
Accanto a misure di carattere prettamente finanziario, questo provvedimento complesso ed innovativo contiene un'ampia serie di misure dirette a rendere più efficiente il sistema Italia ed a rimuovere tutti quei lacci e lacciuoli che ostacolano la nascita e la crescita delle imprese e opprimono inutilmente il singolo cittadino.
Per potenziare l'organicità e l'efficacia del complesso di norme contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, il Governo ha presentato una serie importante di emendamenti diretta soprattutto ad inserire nel disegno di legge di conversione, una parte notevole dei contenuti del disegno di legge C. n. 1441, collegato alla finanziaria, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
Questo provvedimento è di grande rilievo politico, economico e finanziario in quanto rappresenta l'attuazione di parti significative del programma elettorale dei partiti che compongono la coalizione di maggioranza.
Di seguito illustriamo il contenuto degli articoli che compongono il decreto legge e la legge di conversione.
L'articolo 1 chiarisce che il decreto-legge in esame sostanzia le previsioni del DPEF 2009-2013, con una manovra che avrà effetto già dalla seconda metà del 2008, con i seguenti obiettivi: indebitamento netto della P.A. al 2,5% nel 2008 e dell'1% nel 2009; rapporto debito / PIL in diminuzione dal 103,9% del 2008 al 97,2% del 2011.
L'omogeneità del decreto è rappresentata dal concorso delle norme in esso contenute all'attuazione della manovra finanziaria. L'urgenza è giustificata dagli effetti immediati sull'indebitamento netto della P.A., pari a 492 milioni nel 2008.
L'articolo 2 introduce norme volte alla semplificazione delle procedure amministrative connesse agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. In particolare, si prevede che tale installazione è realizzabile mediante denuncia di inizio attività e l'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, le infrastrutture civili già esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica, senza alcun onere.
In commissione bilancio è stato modificato il comma 13 stabilendo che per gli aspetti non regolati dall'articolo in esame, relativamente all'installazione di reti e impianti in fibra ottica, si applica il regime sanzionatorio previsto dal DPR n. 380 del 2001 che disciplina in via generale la procedura della DIA per le opere edilizie.
L'articolo 3 introduce un regime di esenzione per le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo e da enti non commerciali, a condizione che queste siano reinvestite, entro due anni, in società che svolgono la medesima attività della società partecipata.
La norma pone un limite massimo all'esenzione, pari a 5 volte gli investimenti realizzati nel quinquennio precedente. Le minori entrate previste ammontano a circa 175 milioni di euro nel triennio 2009-2011.
L'Articolo 4 disciplina la costituzione, con la partecipazione di investitori pubblici e privati, di appositi fondi di investimento finalizzati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto innovativo. A tal fine si prevede anche il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento. A seguito di modifica apportata in commissione la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata ad istituire un apposito fondo attraverso il quale partecipare ai fondi per lo sviluppo.
L'Articolo 5 reca il rafforzamento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dalla legge finanziaria 2008( n. 244/2007) attraverso:
- la possibilità per il Garante di verificare le segnalazioni delle Associazioni riconosciute dei consumatori ( em. approvato in commissione) e di analizzare le segnalazioni ritenute meritevoli, nonché di avviare indagini conoscitive sull'andamento dei prezzi, supportato anche dalla Guardia di finanza;
- la possibilità per il Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria al fine di verificare l'andamento dei prezzi e individuarne il livello compatibile con il normale funzionamento del mercato;
- il coinvolgimento, quando necessario, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi sul quale viene, inoltre, pubblicato tempestivamente (modifica approvata in commissione) l'aggiornamento dei quadri di confronto dei principali beni di consumo.
L'Articolo 6 la norma è diretta ad adeguare il sistema di agevolazione finanziaria alle imprese nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Viene predisposto un riassetto degli interventi a valere sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari.
Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati al di fuori dell'Unione europea potranno fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis).
L'Articolo 6 bis dispone la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate a favore di amministrazioni centrali e regionali, che risultano ancora non impegnate alla data del 31 maggio 2008, ovvero programmate nell'ambito delle Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro tale termine. E' fatto salvo il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sia effettuata nella percentuale dell'85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle regioni del centro Nord.
L'Articolo 6 ter istituisce, a decorrere dal 2009, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche. La dotazione del fondo viene ripartita con delibera del CIPE nella percentuale dell'85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle regioni del centro Nord.
L'Articolo 6 quater si autorizza la Presidenza del Consiglio ad effettuare una ricognizione delle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate relative a progetti finanziati a valere sui fondi di cofinanziamento nazionale e che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione. All'esito della ricognizione la Presidenza del Consiglio, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse e le modalità di attuazione degli interventi.
L'Articolo 6 quinquies estende l'applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dalla legge finanziaria 2006 (L. 266/05, art 1, co. 366 ss), alle "reti e catene di fornitura"e modifica alcune norme sui distretti contenute nella medesima legge.
L'Articolo 6 sexies istituisce la "Banca del Mezzogiorno S.p.A" per favorire la crescita economica delle regioni meridionali. L'apporto dello Stato di 5 milioni di euro al capitale sociale dovrà essere restituito entro 5 anni dall'inizio dell'operatività della banca.
L'Articolo 7 introduce uno strumento di indirizzo programmatico della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, contemplando la possibilità di realizzare, sul territorio nazionale un adeguato numero di impianti per la produzione di energia nucleare.
il Governo definirà un piano energetico, lungo le tre direttrici della diversificazione, nuove infrastrutture ed efficienza energetica, con lo scopo di indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo. Stipulerà, inoltre uno o più Accordi con Stati membri dell'Unione europea o Paesi Terzi entro il 31 dicembre 2009, onde poter dare avvio al processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare e di ridurre le emissioni di CO2 garantendo la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. All'autorità per l'energia elettrica e il gas viene affidata l'attività consultiva e di segnalazione anche con riferimento alle iniziative volte alla realizzazione di centrali nucleari. Non ci saranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'Articolo 8 dispone che il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia si applichi fino a quando il Consiglio dei Ministri non pervenga, anche con l'ausilio dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Ambientale (em. approvato in commissione), all'accertamento definitivo della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza delle coste. Inoltre, si dispone che i giacimenti di idrocarburi marginali, attualmente non produttivi, vengano conferiti, mediante procedura competitiva a nuovi titolari, anche per la destinazione degli stessi alla produzione di energia elettrica.
L'Articolo 9 comma 1 interviene in materia di sterilizzazione fiscale degli aumenti del prezzo del petrolio rendendo automatico, il meccanismo di riduzione delle accise sugli oli minerali al fine di compensare il maggior gettito IVA derivante dall'aumento dei carburanti e degli altri prodotti petroliferi, qualora tale aumento risulti non inferiore al 2% rispetto al indicato esclusivamente nel DPEF.
L'Articolo 10 integra le disposizioni del comma 355, comma 1, della legge finanziaria 2005, in cui sono indicati i progetti di investimento considerati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Ai progetti attualmente previsti, si aggiungono, con l'inserimento della lettera c-ter, le infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.
L'articolo 11 al fine di contrastare il tema dell'emergenza abitativa, prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia approvato con DPCM, previa delibera CIPE, un piano nazionale di edilizia abitativa, teso a garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo.
Il piano è rivolto ai nuclei familiari e alle giovani coppie a basso reddito, agli anziani in condizioni socio-economiche svantaggiate, ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, agli altri soggetti a basso reddito che hanno nel proprio nucleo familiare persone svantaggiate e - per la prima volta - agli studenti fuori sede ed agli immigrati regolari. Per la realizzazione del piano potranno essere utilizzati una pluralità di strumenti, tra i quali la costituzione di fondi immobiliari e l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo. Un emendamento approvato durante l'esame in Commissione ha, inoltre, stabilito che i programmi integrati di promozione di edilizia sociale potranno comprendere anche interventi di sostituzione edilizia.
Infine, il piano prevede anche l'attuazione di programmi per la costruzione di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato, nel contesto di interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi, prevalentemente, con l'intervento finanziario privato, in cambio della cessione di diritti edificatori o agevolazioni fiscali.
L'Articolo 12 interviene in materia di alta velocità ferroviaria, modificando, al primo comma il comma 8-sexiesdecies dell'articolo 13 del decreto legge n.7/07 e stabilendo che i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.a. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità con Rete Ferroviaria S.p.a.
L'Articolo 13 recante misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
Un emendamento approvato durante l'esame in Commissione ha specificato che saranno esclusi dal diritto di opzione all'acquisto i soggetti proprietari di un'altra abitazione o che siano morosi nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.
Un ulteriore emendamento approvato in Commissione ha, invece, previsto l'istituzione di un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Da ultimo, sempre durante l'esame in Commissione, si è provveduto ad istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio", con una dotazione di 60 milioni per il 2009, di 30 milioni per il 2010 e di 30 milioni per il 2011, per la concessione di contributi statali finalizzati alla realizzazione di interventi per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori.
L'Articolo 14 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 1.486 milioni di euro nel periodo 2009-2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, e dispone che il Sindaco di Milano sia nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria della manifestazione.
L'Articolo 15 stabilisce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, prevedendo una disciplina finalizzata a ridurre progressivamente i costi per le famiglie a partire dall'anno scolastico 2008-2009 (da sottolineare che in data 18 giugno 2008 è stata raggiunta un'intesa tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e l'associazione Italiana editori su e-book, prezzi dei libri e agevolazioni economiche per i meno abbienti).
L'Articolo 16 consente alle università pubbliche di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. In particolare, le disposizioni disciplinano: la procedura di trasformazione delle università in fondazioni, i principi relativi allo status delle fondazioni e al regime giuridico applicabile; le forme di vigilanza e controllo statali sulle università costituite in fondazioni.
L'Articolo 17 prevede la soppressione della Fondazione IRI disponendo, da un lato, il trasferimento delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, dall'altro, l'attribuzione del patrimonio storico e documentale ad una società a totale controllo statale. Si disporrà con decreto la successione di tale società in eventuali rapporti di lavoro che sono ancora in essere con la Fondazione IRI al 1° luglio 2008.
L'Articolo 18 reca disposizioni in materia di reclutamento di personale delle società pubbliche richiamando a tal fine i principi del decreto legislativo n°165 del 2001 ovvero pubblicità nella selezione, trasparenza, pari opportunità e presenza di esperti nelle commissioni di esame.
L'Articolo 19 è volto a prevedere dal 1° gennaio 2009 l'integrale cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
L'Articolo 20 reca disposizioni in materia contributiva.
L'Articolo 21 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare il comma 1 è volto a novellare il decreto legislativo n° 368 del 2001 ai sensi del quale l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con la modifica contenuta nel testo del decreto legge viene precisato che l'apposizione del termine è consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
Il comma 2 è volto a novellare il comma 4bis del decreto legislativo n° 368 del 2001 che ha stabilito che, se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore superi complessivamente i 36 mesi, compresi le proroghe e i rinnovi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto periodo. Peraltro, in deroga a tale disciplina, il comma 4bis prevede la possibilità di stipula di un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. A seguito della modifica introdotta con l' articolo 4 bis si prevede che la disciplina ivi prevista non si applica nel caso in cui dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 3 è volto a novellare il comma 4 quater dell'articolo 5 del decreto legislativo n° 368 del 2001 volto ad estendere in maniera generalizzata a prescindere da una specifica previsione della contrattazione collettiva e indipendentemente dalla natura dell'attività lavorativa e produttiva, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato presso la stessa impresa prevedendo di fruire di tale diritto di precedenza per tutti i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato. Con la modifica introdotta al comma 3 si dispone che la disciplina relativa alle precedenze nelle assunzioni possa essere derogata da eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'Articolo 22 prevede modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio.
L'Articolo 23 dispone in merito alla disciplina del contratto di apprendistato.
L'Articolo 24 dispone l'abrogazione di ben 3.574 atti normativi di rango primario. La disposizione costituisce una grande e positiva novità per la quantità delle abrogazioni previste, che decorrono dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. L'abrogazione riguarda atti aventi forza di legge che hanno esaurito i propri effetti: leggi provvedimento ad efficacia temporanea, leggi implicitamente abrogate che appesantiscono l'ordinamento vigente e leggi tuttora vigenti considerate dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete.
L'Articolo 25 è finalizzato alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25% e realizza l'impegno assunto in sede di Unione europea dallo Stato italiano. Tale finalità è perseguita in tre fasi:
1) l'approvazione di un programma di misurazione degli oneri amministrativi, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per la semplificazione amministrativa (comma 1);
2) l'adozione, da parte di ogni singolo Ministro, di concerto con i sopramenzionati Ministri, di un piano di riduzione degli oneri amministrativi che definisce le misure finalizzate alla riduzione stessa. Tali piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione (comma 3);
3) sulla base di tale misurazione degli oneri amministrativi, entro il 30 settembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e a semplificare la relativa disciplina. Gli interventi di riduzione confluiscono nel processo di riassetto normativo di cui all'art. 20 della legge n. 59/1997.
L'Articolo 26 delinea un nuovo procedimento per realizzare la soppressione di enti pubblici destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia.
Al comma 1 si dispone la soppressione delle seguenti categorie di enti pubblici:
a) enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle 50 unità al 90° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, se non confermati con D.M. entro lo stesso termine;
b) enti pubblici non economici, con decorrenza 31-12-2008, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell'art. 2, comma 634, della finanziaaria per il 2008;
c) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente;
d) Istituto agronomico per l'oltremare.
È vietato da parte delle amministrazioni subentranti agli enti soppressi, di rinnovare o prorogare rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data della soppressione. Le funzioni esercitate dagli enti soppressi con le relative risorse finanziarie ed umane sono attribuite all'amministrazione vigilante che succede inoltre all'ente, "a titolo universale", in ogni rapporto giuridico.
L'individuazione dell'amministrazione subentrante è rimessa all'amministrazione medesima, salvo che gli enti da sopprimere siano sottoposti alla vigilanza di più ministeri nel qual caso le funzioni passano al Ministero con competenza primaria nella materia. Il comma 3 prevede l'abrogazione dei commi 580-585 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 che hanno istituito l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione. Viene poi esteso il processo di riordino alle "strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa".
Infine l'articolo in oggetto prevede una delega legislativa al Governo per il riordino degli enti di ricerca.
L'Articolo 26 bis introdotto con emendamento dei relatori in Commissione, sopprime l'Unità di monitoraggio della qualità dell'azione di Governo negli enti locali istituita con la finanziaria per il 2007.
L'Articolo 27 è diretto a diminuire, dal 1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all'interno delle amministrazioni pubbliche in favore del documento informatico, riducendo del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altra amministrazione. In particolare il comma 2 sostituisce l'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, con l'abbonamento telematico.
L'Articolo 28 prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) che assorbe le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dell'Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, i quali vengono contestualmente soppressi.
Inoltre, l'articolo reca la riduzione da 25 a 23 dei componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e proroga i componenti della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali, fino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti.
L'Articolo 29 interviene sul Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) apportando talune semplificazioni ed affrontando la questione degli oneri amministrativi legati alla tutela della riservatezza, i quali costituiscono da tempo un'area sensibile soprattutto per le imprese, L'attuazione di tali interventi riduce significativamente l'onere burocratico che grava sulle imprese (soprattutto quelle di piccola e media dimensione) concentrandosi sugli adempimenti introdotti nell'ordinamento interno all'atto del recepimento del diritto comunitario.
L'Articolo 30 sostituisce i controlli amministrativi in materia ambientale, ai quali sono soggette le imprese dotate di certificazione ambientale o di qualità, con i controlli periodici svolti dagli enti certificatori. Inoltre, è stabilito che le verifiche dei competenti organi amministrativi abbiano ad oggetto esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione, restando ferma la potestà delle regioni e degli enti locali di intervenire in materia, al fine di garantire più elevati livelli di tutela.
L'Articolo 31 prolunga da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità, comprendendo anche le carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame e pone a carico dei comuni l'obbligo di informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza della stessa in un periodo compreso tra il 180° e il 90° giorno prima della scadenza, ai fini del rinnovo. Le carte d'identità rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali.
L'Articolo 32 sopprime le vessatorie limitazioni all'uso del contante elevando da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per il suo come previsto fino al 29 aprile 2008. Viene inoltre eliminata l'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno non contenente la clausola "non trasferibile", l'obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi, nonché quello di tenuta di un conto corrente bancario o postale da utilizzare per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo.
L'articolo 33 concerne l'applicabilità degli studi di settore disponendo che a decorrere dal 2009 gli studi di settore approvati in un anno sono utilizzabili ai fini degli accertamenti fiscali per il medesimo anno se pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il comma 3 abroga le disposizioni relative alla comunicazione dei dati ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto mediante elenchi dei clienti e dei fornitori, prevista dalla normativa sulla presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA.
L'Articolo 34 è soppresso.
L'Articolo 35 è volto a semplificare la disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici. L'emendamento approvato in commissione, intervenendo sul D. Lgs. 192 del 2005 in materia di certificazione energetica degli edifici, abroga sia le disposizioni che prevedono l'obbligo, a pena di nullità, di allegare al contratto di vendita di immobili l'attestato di certificazione energetica sia quelle che dispongono che, in caso di locazione, venga messo a disposizione del conduttore l' attestato in questione.
L'Articolo 36 proroga di sei mesi (fino al 1o gennaio 2009) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, prevista dall'articolo 140-bis del Codice del consumo, introdotto dall'articolo 2, commi 445-449, della legge finanziaria per il 2008 a partire dal 30 giugno 2008. La finalità della proroga è motivata nella relazione allegata al provvedimento con la necessità dell'individuazione e messa a punto di strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.
L'Articolo 36 bis dispone che l'atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata può essere sottoscritto con firma digitale. Per tale ipotesi, il comma introdotto dispone altresì in ordine alle modalità di deposito dell'atto, prevedendo in particolare che esso avvenga a cura di un intermediario abilitato iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società. Sono previste infine le modalità di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.
L'Articolo 37, comma 1 prevede, al fine di eliminare e ridurre gli adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, l'emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di conferenza Unificata di cui l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che individua le disposizioni da abrogare.
Il comma 2 interviene sul testo unico in materia di immigrazione estendendone l'applicazione anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui questo sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, modificando la disciplina precedente che prevedeva l'applicazione ai cittadini comunitari in presenza di norme a loro più favorevoli.
L'Articolo 38 detta norme volte a semplificare drasticamente le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998. In particolare, si prevede che i comuni che non istituiscono lo sportello unico deleghino le relative funzioni alle camere di commercio, le quali mettono a disposizione un apposito portale (a tal fine l'esistente portale "impresa.gov" viene ridenominato "impresainungiorno"). Si afferma il principio secondo il quale anche l'attività inerente l'avvio d'impresa gode della copertura costituzionale relativa alla libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione.
Si demanda a un regolamento di delegificazione il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive precisando, in particolare, che lo sportello unico sarà l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente e il suo compito sarà quello di fornire una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.
L'Articolo 39 prevede che il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva istituire obbligatoriamente ai sensi della normativa precedente. E inoltre prevista l'abrogazione della legge n° 188 del 2007 in materia di modalità per le dimissioni volontarie delle lavoratrici e dei lavoratori.
L'Articolo 40 prevede la semplificazione della disciplina della tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali.
L'Articolo 41 contiene modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro ed in particolare per il lavoro notturno.
L'Articolo 42 interviene in tema di accesso agli elenchi dei contribuenti. Viene confermato il deposito degli elenchi per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio dell'Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati attualmente previsto, ma la visione e l'estrazione di copia degli elenchi è ora assoggettata alla normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi (legge n. 241/1990), mentre in precedenza la consultazione era consentita da parte di chiunque. Viene prevista inoltre una sanzione amministrativa per la diffusione illecita di tali dati, qualora il fatto non costituisca reato.
L'Articolo 43 dispone in materia di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo delle imprese.
L'Articolo 44 dispone la semplificazione e il riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria. La materia è attualmente regolata dalle disposizioni contenute nelle leggi n. 250/1990 e n. 62/2001, più volte modificate. Sono previsti due principi direttivi a cui il regolamento deve uniformarsi: il primo riguarda la semplificazione della documentazione necessaria per accedere ai contributi e dei criteri di calcolo di tali contributi, mentre il secondo riguarda la semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione.
L'Articolo 45 sopprime il Servizio consultivo ed ispettivo tributario- SECIT, trasferendone le funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Dispone inoltre la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita dalla legge finanziaria per il 2007, con compiti di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche.
L'Articolo 46 prevede la riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione.
L'Articolo 46 bis prevede una revisione in senso restrittivo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.
L'Articolo 47 modifica l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 introducendo misure volte a rafforzare i controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti. In particolare è compito del Dipartimento della funzione pubblica, tramite il proprio Ispettorato, verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità prevista dal medesimo art. 53 e dall'art. 1, comma 56, e seguenti del collegato alla finanziaria 1997 (L.662/1996). Ai fini del controllo, l'Ispettorato suddetto può stipulare convenzioni con i servizi ispettivi delle amministrazioni interessate e avvalersi della Guardia di finanza.
L'Articolo 48 dispone in materia di risparmio energetico.
L'Articolo 49 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile.
L'Articolo 50 è volto a snellire il processo civile prevedendo che se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
L'Articolo 51 dispone che, nell'ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo e-mail fornito dal procuratore della parte processuale.
Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia individui i circondari di tribunale ai quali si applica quanto disposto tenendo conto della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari. Le disposizioni si applicano anche al rito societario. Si prevede, poi, che all'interno dell'albo degli avvocati debba essere indicato, per ogni professionista, il relativo indirizzo di posta elettronica e che, a decorrere dalla data fissata da un apposito decreto del Ministro della giustizia, gli albi - rivisti e integrati dell'informazione di cui sopra - debbano essere comunicati per via telematica al Ministero della giustizia.
L'Articolo 52 novella il testo unico in materia di spese di giustizia. In particolare si prevede che - ai fini della quantificazione dell'importo - il funzionario addetto quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri e delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Inoltre la disposizione prevede che entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
L'Articolo 53 è diretto a semplificare il processo del lavoro.
L'Articolo 54 contiene disposizioni volte ad accelerare il processo amministrativo. È introdotta una modifica alla legge sul Consiglio di Stato che permette al Presidente di variare le competenze delle sezioni, aumentando quelle giurisdizionali a scapito di quelle consultive (sempre rimanendo nel numero complessivo di sei e quindi senza oneri a carico del bilancio dello Stato), per adeguarle al diverso carico di lavoro. Infine è attribuito al Presidente il potere di determinare la composizione dell'adunanza plenaria che oggi è attribuito al Consiglio di presidenza.
L'Articolo 55 reca disposizioni per l'accelerazione del processo tributario. In particolare, il comma 1 disciplina l'estinzione automatica dei processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, limitatamente a quelli promossi dall'Amministrazione finanziaria: si tratta di oltre 300.000 al 1° febbraio 2008. L'estinzione non si verifica qualora gli uffici depositino entro un'apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio; il comma 2 dispone il blocco delle nomine di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale.
Articolo 56 reca disposizioni transitorie.
L'Articolo 57 al comma 1 dispone che i compiti e le funzioni amministrative in materia di servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione siano esercitati dalla Regione stessa.
Il comma 2 stabilisce che le risorse statali destinate al finanziamento del servizio pubblico di cabotaggio marittimo siano destinate ad integrare la compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio.
Il comma 3 prevede che su richiesta delle Regioni interessate, l'intera partecipazione detenuta dalla società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar, Saremar, Toremar e Siremar, sia trasferita a titolo gratuito rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia. La Puglia e il Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia Navigazione e dalla Caremar S.p.a. per i collegamenti con le isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
Il comma 4 prevede la possibilità, da parte delle Regioni di affidare i servizi di cabotaggio a società di capitali secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.
L'Articolo 58 prevede che le regioni e gli altri enti locali predispongano un "Piano delle Alienazioni immobiliari", individuando con delibera dell'esecutivo, i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che ricadono nel territorio di propria competenza.
L'Articolo 59 autorizza il Ministero dell'economia alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione di Finmeccanica S.p.A. nel caso in cui la società deliberi, nel corso del corrente esercizio, aumenti di capitale finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo. La sottoscrizione è autorizzata per un importo massimo di 250 milioni di euro e la quota di capitale sociale detenuta dallo Stato non può scendere sotto il 30%.
L'Articolo 60 rimodula talune missioni di spesa e provvede al monitoraggio della finanza pubblica. L'articolo è stato rinviato all'Assemblea senza modifiche.
I commi 1 -6 dispongono un taglio delle dotazioni delle missioni di spesa a legislazione vigente del bilancio dello Stato con esclusione delle spese di natura obbligatoria Il taglio è pari al 21,9% per il 2009, al 22,9 per il 2010 ed al 40,5% per il 2011. Gli effetti sul saldo netto da finanziare sono pari a 8,13 miliardi di euro nel 2009, a 8,52 miliardi di euro nel 2010 ed a 15,21 miliardi nel 2011. I Ministri competenti, possono rimodulare tra i relativi programmi le riduzioni delle missioni di spesa di cui sopra. Le rimodulazioni possono modificare, in aumento o in diminuzione, anche le singole autorizzazioni di spesa stabilite con legge sostanziale. In ogni caso le rimodulazioni appaiono emendabili in sede di esame parlamentare. Il comma 8 integra il "Fondo per le esigenze gestionali" di 100 milioni per il 2009 e di 300 milioni per ciascuno degli anni 2010-2011, da utilizzare per il reintegro dei programmi di spesa.
Il comma 7 prevede inoltre che ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese sia coperta, non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
Il comma 10 prevede che, per l'anno 2009, gli accantonamenti lineari delle dotazioni delle U.P.B. iscritte negli stati di previsione del bilancio dello Stato, operati secondo quanto previsto dagli articolo 507 e 508 della legge finanziaria per il 2007, siano trasformati in effettive riduzioni delle relative dotazioni di bilancio.
I commi 11 e 12 riducono le autorizzazioni di spesa per l'Aiuto pubblico allo sviluppo e l'industria della difesa rispettivamente di 170 milioni di 183 milioni nel 2009.
Il comma 13, integra la facoltà del Ministro competente di disporre con proprio decreto la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa a carico di uno o più capitoli di bilancio, ampliandola ai singoli programmi di spesa.
Il comma 14 introduce disposizioni sanzionatorie nei confronti dei funzionari responsabili del controllo e del monitoraggio della spesa pubblica, nel caso di mancata segnalazione di andamenti di spesa superiori alle originarie previsioni.
Il comma 15 reintroduce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il limite per le amministrazioni dello Stato all'assunzione mensile di impegni di spesa in misura superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna U.P.B. degli stati di previsione del bilancio.
L'Articolo 60-bis aggiunto in commissione con emendamento del Governo, contiene disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica e di abolizione del ticket sull'assistenza specialistica. Si prevede tra l'altro: la riduzione del 30% rispetto al 2007 della spesa per compensi ad organi collegiali delle pubbliche amministrazioni, nonché delle spese per consulenza; la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni (50%) e delle sponsorizzazioni (30%) da parte delle PA; la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori; la riduzione al 70% dell'indennità spettante al Sindaco dei compensi degli amministratori delle società locali a capitale pubblico; la riduzione del 20% dei compensi dei direttori generali sanitari ed amministrativi; la riduzione, a cura delle regioni, degli oneri dei propri organismi politici ed amministrativi. Le citate riduzioni non si applicano alle Regioni a Statuto speciale, agli enti del SSN ed agli enti previdenziali privatizzati.
Le somme rinvenienti (comma 17) sono versate ad un apposito Fondo di parte corrente dotato di 200 milioni; quota di esso è destinata alla sicurezza pubblica; la parte eccedente i 200 milioni alla contrattazione integrativa nella P.A. Il comma 18 istituisce un ulteriore Fondo dotato di 100 milioni, per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, mentre il comma 22 autorizza assunzioni in deroga per le Forze di polizia, nel limite di 100 milioni di spesa. Il comma 23 invece trasferisce le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali ad un Fondo per la sicurezza pubblica ed il potenziamento del Ministero della giustizia. Il comma 25 sopprime taluni obblighi fiscali dei contribuenti cd. "minimi", mentre il comma 28-bis prevede che la "carta acquisti" da destinare ai cittadini anziani in difficoltà economiche, sia parzialmente finanziata con i "depositi dormienti"
L'Articolo 61 è soppresso.
L'Articolo 62 reca, ai fini del contenimento dell'indebitamento di regioni ed enti locali, il divieto per gli enti territoriali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi.
L'Articolo 63, comma 1, incrementa di 90 milioni di euro per il 2008 la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. Il comma 2 esclude per l'anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, nel caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste dal procedimento di riordino degli enti ed organismi pubblici. Il comma 3 incrementa di 200 milioni di euro, per l'esercizio 2008, il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Il comma 4 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato Spa. Il comma 5 autorizza l'Anas S.p.A. di far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 utilizzando un conto giacente in tesoreria. Il comma 6 prevede un incremento di 700 milioni di euro per l'anno 2009 del Fondo per l'occupazione. Il comma 7, prevede l'integrazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le politiche sociali.
Il comma 8 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni per il 2009, incrementato in commissione a 900 milioni, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, di talune misure di proroga delle agevolazioni fiscali. Il comma 9, proroga al triennio 2009-2011 il contributo statale di 450 milioni di euro annui assegnato al CONI. Il comma 10 prevede l'incremento delle disponibilità del "Fondo per gli interventi strutturali di politica economica", nell'importo di 530 milioni di euro per il 2008, da destinare a copertura dell'anticipazione di tale importo concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Comune di Roma, pur superare la situazione di deficit di liquidità del comune, e di 2.770 milioni di euro a decorrere dal 2009, da destinare a copertura delle spese, a carico del bilancio dello Stato, occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali. Il comma 11 autorizza l'INAIL a procedere alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008, comunque nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili. I commi 12 e 13 ricostituiscono la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge finanziaria per il 2008. Il comma 13-bis reintegra le risorse tagliate con il decreto-legge n.93 al credito d'imposta cinematografico.
L'Articolo 63-bis rinnova, per l'anno finanziario 2009, la misura relativa alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, introducendo una disciplina parzialmente differente rispetto a quella vigente. Sono modificati i beneficiari escludendo le associazioni sportive non a fini sociali ed introdotto un più stringente obbligo di rendicontazione. In considerazione del gran numero delle indicazioni dei contribuenti per l'anno 2008, viene disposto un ulteriore finanziamento di 20 milioni di euro a copertura delle minori entrate.
L'Articolo 64 dispone una serie di misure finalizzate alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico. In particolare i commi 1 e 2 prevedono il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docenti, specificando che gli interventi diretti ad incrementare di un punto il rapporto alunno/docente devono essere effettuati tenendo anche conto delle necessità degli alunni diversamente abili, nonché il ridimensionamento del personale ATA. I commi 3 e 4 indicano strumenti normativi atti a perseguire tali obiettivi di risparmio. In particolare al comma 4, che reca indicazioni per la predisposizione dei regolamenti di delegificazione finalizzati alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo e didattico del sistema scolastico, si dispone che nella riorganizzazione didattica della scuola primaria sia compresa la formazione dei docenti interessati all'innovazione ordinamentale e che si proceda al ridimensionamento della rete scolastica nell'ottica di una migliore fruizione dell'offerta formativa. Il comma 4-bis, che modifica l'art. 1 comma 662 della legge finanziaria 2007, dispone che i livelli essenziali di istruzione, di cui al capo III del D. Lgs. n. 226/2005 sono rispettati anche attraverso percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, fino alla completa messa a regime del succitato decreto legislativo. Il comma 4-ter dispone inoltre la sospensione delle procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le Università per l'anno scolastico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti relativi alla razionalizzazione e all'accorpamento di classi di concorso e alla revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA. Il comma 6 quantifica le economie di spesa derivanti dalle misure sopra indicate e, in particolare: anno 2009 (456 milioni di euro per l'anno 2009, 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, che si sommano a quelle indicate nella Legge Finanziaria 2008). Il comma 9 riserva, a decorrere dal 2010, il 30 per cento delle economie conseguite all'incremento delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione e valorizzazione del personale della scuola (personale docente e ATA).
L'Articolo 65 dispone la riduzione e razionalizzazione della spesa per il processo di professionalizzazione delle forze armate; in particolare al comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che gli oneri relativi alla professionalizzazione delle forze armate, previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000, nonché dalla tabella C allegata alla legge n. 226/2004, così come rideterminati dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, siano ridotti del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. Il comma specifica che la riduzione avviene in coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali.
Il finanziamento iniziale previsto per l'esercizio finanziario 2008, di 821,5 milioni di euro, a seguito della riduzione 2007 e dell'incremento 2008, si attesta quindi a 728,3 milioni di euro.
L'Articolo 66 dispone un drastico ridimensionamento del turn over nelle amministrazioni pubbliche.
L'Articolo 67 contiene norme restrittive per i contratti integrativi nella Pubblica Amministrazione.
L'Articolo 68 si occupa della riduzione degli organismi collegiali e delle duplicazioni di strutture. L'articolo è diviso in otto commi che recano disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività di loro competenza nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni. E' possibile un'eventuale proroga dell'organismo con decisione della Presidenza del Consiglio dei ministri in base a una valutazione dell'utilità dello stesso.
L'Articolo 69, comma 2 dispone il differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali per alcune categorie di pubblici dipendenti.
L'Articolo 70 dispone l'esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da cause di servizio dall'applicazione della disciplina relativa alla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente, è escluso il personale del comparto sicurezza e difesa.
L'Articolo 71 dispone in senso restrittivo in materia di assenze per malattie e permessi retribuiti dei pubblici dipendenti.
L'Articolo 72 detta norme sul personale pubblico prossimo al collocamento a riposo.
L'Articolo 73 ridisciplina il lavoro part-time nelle pubbliche amministrazioni.
L'Articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 31 ottobre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo di conseguenza le dotazioni organiche. E' prevista tuttavia una deroga in favore del comparto sicurezza, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, deroga che comunque non pregiudica gli obiettivi di risparmio fissati dall'articolo in esame che devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione. L'articolo dispone inoltre la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali entro il 30 novembre 2008 mentre il termine per l'individuazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali ai fini dell'accorpamento è fissato al 31 ottobre 2008. Le amministrazioni inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale salvo gli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato situati nella provincia autonoma di Bolzano i quali possono assumere personale vincitore o idoneo di concorso nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
L'Articolo 75 è soppresso.
L'Articolo 76 sostituisce il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000) eliminando la possibilità per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee. Si dispone che il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, in caso di cessazione della attività delle aziende, potranno transitare alle camere di commercio di riferimento solo previa procedura concorsuale.
L'Articolo 77 definisce gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in 3.150 milioni di euro nel 2009, 5.200 milioni di euro nel 2010 e in 9.200 milioni di euro nel 2011, in termini di fabbisogno e di indebitamento. L'approvazione delle disposizioni legislative recanti la nuova disciplina del Patto di stabilità è fissata entro il 31 luglio 2008. Fino a tale data, i risparmi quantificati dal comma 1 sono scontati sui saldi attraverso la costituzione di accantonamenti indisponibili su una serie di stanziamenti di bilancio, indicati nell'elenco 2, allegato al provvedimento.
L'articolo 77-bis dispone l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato a raccogliere tutti gli attuali trasferimenti statali alle regioni, al fine di agevolare la successiva trasformazione degli stessi in compartecipazioni o quote di tributi erariali per l'attuazione dell'art. 119 Cost. Il censimento dei trasferimento sarà completato in 180 giorni ed il Fondo sarà operativo nel 2010.
L'articolo 77-ter reca la disciplina del Patto di stabilità e crescita per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011. La norma mantiene l'assetto complessivo e conferma molte disposizioni della disciplina dettata per il triennio 2007-2009. Le modifiche riguardano:
Regioni a statuto ordinario (commi 2-5 e 11): i limiti per le spese finali (al netto delle spese per la sanità e per la concessione di crediti) sono così stabiliti:
2009 obiettivo 2008 diminuito dello 0,6 %
2010 obiettivo 2009 aumentato di 1,0 %
2011 obiettivo 2009 aumentato di 0,9 %
E' prevista la possibilità per le regioni di "adattare" le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali.
Analogo alla precedente disciplina anche il sistema di monitoraggio (commi 12-14), con la differenza che la mancata trasmissione della certificazione entro il 31 marzo costituisce inadempimento del patto ed è sanzionata.
Diverse invece le sanzioni (comma 15): nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la regione non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo minimo del triennio precedente e non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell'osservanza del patto di stabilità per l'anno precedente.
I commi da 16 a 20 infine recano disposizioni al fine del coordinamento delle regole del patto con la finanza regionale: conferma le disposizioni in tema di divieto di assunzione di personale per gli enti inadempienti; le disposizioni concernenti il limite alla possibilità di contrarre mutui per le strutture sanitarie; le disposizioni sulla determinazione definitiva delle aliquote per il finanziamento delle regioni ai fini dell'attuazione dell'art. 119 Cost. recate dall'articolo 1, comma 675 della legge finanziaria 2007.
L'Articolo 77-quater introduce le regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali nel triennio 2009-2011. Le norme confermano in larga parte la disciplina del patto di stabilità interno dettata per l'anno precedente. La misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva del comparto per il triennio è calcolata applicando determinati coefficienti all'entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista. I coefficienti sono differenziati per i comuni e le province e a seconda che l'ente locale abbia o meno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 o presenti un saldo positivo o negativo nel 2007 (commi 1-4).
Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale consistono nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari a quello del 2007, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall'applicazione degli specifici coefficienti al saldo 2007 (commi 5 e 6).
Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare qualora siano destinate alla riduzione del debito, non sono conteggiate nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
I commi 7 e 8 dell'articolo introducono misure di contenimento della dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali soggetti al patto, compresi i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sono esclusi dal Patto: gli enti potranno aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito dell'anno precedente in misura non superiore ad una percentuale, differenziata per province e comuni determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia.
Per quanto concerne gli enti di nuova istituzione, il comma 13 prevede che per gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, le regole del Patto di stabilità interno si applicano con decorrenza rispettivamente dall'anno 2010 e 2011, facendo riferimento ai saldi degli esercizi finanziari 2008 e 2009. Per quanto concerne gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, il comma 14 dispone l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
I commi 16-17 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità. Esse consistono:
nella riduzione del 5% dei trasferimenti erariali;
nel divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
nel divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
I commi 19-22 introducono un meccanismo di premialità in favore degli enti locali c.d. "virtuosi", Qualora l'obiettivo programmatico di comparto sia stato raggiunto, il meccanismo consente agli enti virtuosi di peggiorare il loro saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di un importo calcolato per ciascun ente in funzione del proprio "grado di virtuosità". La virtuosità degli enti è determinata in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali individuati dalla norma: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria.
L'Articolo 77-quinquies, aggiunto in commissione, contiene alcune modifiche alla disciplina relativa alla tesoreria unica delle Regioni al fine di uniformare e generalizzare il regime di tesoreria unica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Si vogliono inoltre disciplinare i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente, mettendo fine ai regimi differenziati che si sono sedimentati per i vari enti a partire del 1° gennaio 2009. Per le regioni, dalla medesima data, cessano i regimi sperimentali transitori in corso.
Il comma 2 stabilisce che le somme rivenienti dal gettito dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF siano accreditate ai tesorieri delle regioni e province autonome entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese. Resta confermato, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'IVA, il sistema di compensazione/riversamento del gettito rispetto alla aliquota standard del 5%.
I commi 3 e 4 disciplinano l'accreditamento alle regioni di somme in acconto su quelle che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale, in attesa della determinazione della quota IVA ad essi spettante.
La compensazione di minore o maggiore gettito è confermata anche nei confronti della Regione siciliana. E' consentito alle regioni di non effettuare immediatamente l'eventuale riversamento all'Erario delle somme eccedenti (comma 6).
Il comma 7 sopprime la disposizione che consentiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome un regime singolare disciplinato per ciascuna di esse dalle relative norme di attuazione. Salvo che per la Regione siciliana, la quale incassa direttamente i tributi erariali ad essa spettanti, questa innovazione ha rilievo per le altre regioni a statuto speciale le cui compartecipazioni transitano tutte per il bilancio dello Stato.
L'Articolo 78 reca disposizioni finanziarie urgenti per Roma capitale.
L'Articolo 79 indica le risorse destinate alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011 e cioè: 102.683 milioni di euro per il 2009, 103.945 milioni di euro per il 2010 e 106.285 milioni di euro per il 2011; esso dispone inoltre, al comma 1, un procedimento programmatorio da definirsi con la Regione Lazio, ai fini dell'erogazione del finanziamento vigente per l'ospedale Bambino Gesù; al comma 1-bis la stipula entro il 31 ottobre 2008 di una specifica intesa Stato-Regioni, prevista per l'accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011, basata sulla riduzione dei posti letto ospedalieri e sull'impegno regionale a ridurre le spese concernenti gli organici e le funzioni del personale degli enti del SSN e ad attivare la contribuzione a costi delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, anche esenti, in caso di deficit di bilancio del settore sanitario. Da ultimo, il comma 1-ter stabilisce che, in assenza della predetta stipula entro il termine stabilito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un regolamento ministeriale determina lo standard di dotazione dei posti letto, nonché gli ulteriori standard necessari previsti dalla norma in esame. Il comma 2 dell'articolo in commento incrementa il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui alla lettera a) del citato comma 1, di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007 ed anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Il comma 3, infine, consente la compatibilità della nomina a commissario ad acta con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.
L'Articolo 79-bis modificando l'articolo 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) stabilisce che i progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, indicati nel Piano sanitario nazionale, sono elaborati su linee guida del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (lettera i).
La norma dispone altresì che dal 2009 le quote del Fondo sanitario nazionale vincolate alla realizzazione dei suddetti specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione (CIPE), su proposta del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Per agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di carattere prioritario, il Ministero dell'economia e delle finanze eroga, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
L'Articolo 79-ter, al comma 1, modifica, ampliandoli, i criteri di determinazione, da parte del Ministro della salute, delle tariffe massime delle prestazioni erogate da strutture private. Si dispone pertanto, che lo specifico decreto di individuazione delle tariffe massime, nel rispetto dei principi di efficacia e di economicità tenga conto in via alternativa, dei costi standard delle prestazioni calcolati con specifico riferimento a strutture selezionate sulla base della efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; dei costi standard o dei tariffari già disponibili presso le Regioni. Si precisa altresì che le tariffe massime debbano essere assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
I successivi commi 2, 3, e 4 modificano la disciplina che regola gli accordi contrattuali tra le Regioni e le varie strutture erogatrici dei servizi.
Le norme sono volte a ricondurre le attività svolte dagli erogatori dei servizi, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito della programmazione regionale delle attività sanitarie e dei conseguenti costi. In particolare sono ricondotte nel predetto sistema le aziende ospedaliero - universitarie; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati e le strutture private equiparate.
La valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale deve tener conto anche della soglia minima di efficienza che deve essere conseguita dalle strutture.
La mancata stipula dei contratti in oggetto comporta la sospensione dell'accreditamento istituzionale.
Il comma 5 dispone un rilevante potenziamento del sistema di controllo sulla cartelle cliniche e sulle relative schede di dimissione.
L'Articolo 79-quater prevede di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui all'articolo 79, comma 1, con il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni per reddito sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal SSN.
La norma stabilisce che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 settembre 2008, individua le modalità di collaborazione, attraverso lo strumento della Tessera Sanitaria, tra l'Agenzia delle entrate ed il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di verificare le esenzioni da reddito vigenti (lettera a). Il medesimo decreto individua altresì le modalità di autocertificazione da parte del cittadino presso le ASL di competenza per la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo inoltre l'obbligo di verifica da parte delle medesime ASL e l'eventuale recupero delle somme dovute (lettera b).
Viene inoltre consentito alle regioni che hanno stipulato l'accordo previsto riguardante i piani di rientro dai deficit sanitari, di destinare parte delle risorse inerenti al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale (lettera c).
L'Articolo 80 disciplina l'attuazione di un Piano straordinario di verifica delle invalidità civili. Il comma 1, in particolare, prevede che tra il 1°gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l'INPS ponga in essere 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile; i commi 2, 3 e 4 disciplinano i casi relativi alla sospensione e alla revoca del pagamento dei beneficio economici concernenti l'invalidità civile. Il comma 5 autorizza gli uffici della Motorizzazione civile a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito delle procedure di rinnovo, ai titolari di patente di guida speciale in fase di rinnovo della stessa. Il comma 6 assegna la legittimazione passiva all'INPS nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica e, infine, il comma 7 demanda ad un decreto ministeriale - previo parere della Conferenza Stato-Regioni - la definizione di termini e modalità di attuazione del Piano.
L'Articolo 81 contenente le discusse norme sulla tassazione dei prodotti petroliferi, ha subito profonde modificazioni. Soppressi i commi da 1 a 15 e da 26 a 28 la norma ora prevede la sola introduzione di un'addizionale all'IRES a carico di soggetti che operano nel settore dei prodotti petroliferi e dell'energia elettrica che hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. I contribuenti interessati non possono, attraverso l'aumento dei prezzi al consumo, trasferire gli oneri per maggiori imposte ai consumatori; a tal fine viene affidato il potere di vigilare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ne relaziona al Parlamento. (commi da 16 a 18). E' stato introdotto un comma 16-bis che chiarisce che l'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore petrolifero e dell'energia elettrica si applica anche alle società ed agli enti che abbiano optato congiuntamente per la tassazione di gruppo.
I commi da 19 a 25 intervengono sulla disciplina fiscale in materia di valutazione delle rimanenze di fine esercizio per le imprese operanti nei settori del petrolio e del gas non soggette agli studi di settore. La norma interessa anche i soggetti che, pur adottando i principi contabili internazionali, hanno optato per l'applicazione dei criteri indicati nel TUIR in materia di valutazione delle rimanenze. Sul maggior valore si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP fissata in misura pari al 16% (elevata al 27,5% nel caso di cessione di azienda entro il 31 dicembre 2011).
Sono previste, inoltre, disposizioni specifiche relative alle ipotesi di svalutazione delle rimanenze per effetto di riduzione dei prezzi, nonchè al conferimento e alla cessione di azienda comprendente le rimanenze rivalutate.
L'Articolo 82 commi da 1 a 5 introducono una parziale indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La quota indeducibile è fissata al 3% per l'anno 2008 e al 4% a decorrere dal 2009. I commi 6-8 recano disposizioni in materia di deducibilità a fini IRES della variazione della riserva sinistri per le imprese di assicurazione. E' ridotta al 30% la quota deducibile della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo. E' allungato inoltre il periodo di riportabilità delle eccedenze da 9 a 18 esercizi; viene poi modificata la quota della riserva da considerare "di lungo periodo", aumentandola dal 50 al 75%.
Il comma 9 eleva, dal 70% della attuale formulazione, al 75% per l'anno 2008, all'85% per il 2009 e al 95% per gli anni successivi. la percentuale della somma da versare a titolo di acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. Il successivo comma 10 eleva, dal 12,5% della formulazione attuale, al 14% per l'anno 2008, al 30% per il 2009 e al 40% per gli anni successivi la percentuale della somma da versare annualmente a titolo acconto dell'imposta sulle assicurazioni.
I commi da 11 a 13 intervengono sulle modalità di deduzione delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti relativamente agli enti creditizi e finanziari disponendo la riduzione della quota annua massima deducibile dallo 0,4% allo 0,3% dei crediti iscritti in bilancio e l'aumento da nove a diciotto anni del periodo di tempo entro il quale è deducibile l'eccedenza non deducibile nell'anno. Tale ultima disposizione si applica anche alle eccedenze ancora in corso di deduzione La nuova disciplina entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso e produce effetti anche ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti con riferimento al medesimo periodo d'imposta. Il comma 13-bis, aumenta dallo 0,3% allo 0,35%, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, il prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita. Per il 2008 tale prelievo sarà dello 0,39%.
Il comma 14 estende l'applicazione dell'imposta di registro in termine fisso ed in misura proporzionale alle locazioni immobiliari esenti da IVA poste in essere nell'ambito di gruppi bancari e assicurativi, nonché di società consortili e cooperative con funzioni consortili.
Il comma 16 differisce al 1° gennaio 2009 la decorrenza delle norme che hanno assoggettato ad IVA alcune prestazioni di carattere ausiliario svolte nell'ambito di gruppi bancari, assicurativi e di imprese che compiono, in prevalenza, operazioni esenti.
I commi da 17 a 22 modificano la disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare disponendo:
- l'istituzione di una imposta patrimoniale in misura pari all'1% sui c.d. fondi immobiliari familiari (commi da 17 a 20), con esclusione dei fondi con patrimonio netto superiore a 400 milioni di euro;
- l'aumento dal 12,50% al 20% dell'aliquota della ritenuta fiscale sui proventi corrisposti da qualunque tipologia di fondo immobiliare (comma 21);
- l'attribuzione della qualifica di residente in Italia, salvo prova contraria, alle società o enti che investono più del 50% delle quote dei fondi di investimento immobiliari chiusi, con conseguente inserimento degli stessi tra i soggetti passivi IRES (comma 22).
I commi 23 e 24 dispongono l'assoggettamento al regime di tassazione ordinaria delle plusvalenze relative alle stock option con riferimento alle assegnazioni ai dipendenti effettuate a decorrere dal 25 giugno 2008. Con commi aggiuntivi i redditi derivanti dall'esercizio di piani di stock optino sono stati esclusi dalla base imponibile per i contributi previdenziali, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
I commi 25 e 26 dispongono l'obbligo per le società cooperative a mutualità prevalente di destinare il 5% dell'utile netto annuale al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29-31.
Il comma 27 eleva la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato. La Commissione ha escluso dalla disposizione le piccole imprese.
Il comma 28 eleva - dal 30 al 55%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso - la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.
L'Articolo 83 i commi 1 e 2 prevedono la predisposizione di piani di controllo da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, per a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni. Lo scambio di informazioni sarà telematico.
Il comma 3 dispone la realizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate di un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse, al fine di incrementare la capacità operativa per l'attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale di almeno il 10%.
I commi da 5 a 7 prevedono l'incremento della capacità operativa destinata al contrasto delle frodi dell'IVA, sia nazionali che comunitarie, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza. Ciò sarà attuato mediante un Piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico e efficientamento dell'Amministrazione fiscale.
Il comma 12 dell'articolo in esame prevede uno specifico meccanismo di mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie fiscali, attivabile dietro richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale.
I commi 13 e 14 dettano disposizioni relative ai comitati di gestione delle Agenzie fiscali. In particolare si riduce da sei a quattro il numero dei componenti e si prevede, altresì, che metà di essi sia scelta tra dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti esterni, dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia, disponendo la cessazione automatica dei comitati di gestione delle in carica
Il comma 15 dispone che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria - SO.GE.I. - siano esercitati, da parte del Ministero dell'economia. Si prevede che il consiglio di amministrazione della società sia formato da cinque membri, disponendosi altresì il rinnovo di tale organo entro il 30 giugno 2008.
I commi 16 e 17 rafforzano la partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto all'evasione fiscale. In particolare, ai Comuni è affidato il compito di confermare che i nuovi iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - AIRE abbiano effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.
Il comma 18, amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento concordato, permettendo al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di prestare adesione ai verbali, anche parziali, di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA. La norma si applica a decorrere dal 25 giugno 2008
I commi 19 e 20 dispongono che, a decorrere dal 2009, gli studi di settore siano elaborati anche su base regionale o comunale. La partecipazione dei comuni e delle regioni alla definizione degli studi di settore deve avvenire con gradualità entro il 31 dicembre 2013. Ai comuni è riconosciuta ai comuni che partecipano all'attività di accertamento una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.
I commi 21 e 22 recano disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dal debitore iscritto a ruolo. Ove tali pagamenti eccedano di almeno cinquanta euro rispetto alle somme complessivamente richieste, l'agente della riscossione formula offerta di restituzione delle stesse all'avente diritto. E' fatto salvo in ogni caso il diritto del contribuente di chiedere, entro i termini ordinari di prescrizione, la restituzione di dette somme direttamente all'ente creditore o allo Stato.
Il comma 23 reca disposizioni in materia rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo dovute per debiti tributari inerenti le imposte sui redditi. Si elimina del tutto l'obbligo di prestazione di idonea garanzia per ottenere il beneficio della rateazione del debito iscritto a ruolo per somme superiori ai 50.000 euro, ed è modificato il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna rata. Il comma 23-bis prevede la gratuità delle visure catastali rilasciate agli agenti della riscossione per la loro attività istituzionale
Il comma 24 interviene in materia di vendita all'asta di immobili, triplicando il valore del prezzo base dell'incanto.
I commi 28-bis a 28-quinquies intervengono in materia di disposizioni fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sopprimendo la disposizione che prevede la limitazione al diritto di detrazione dell'IVA prevista per i servizi alberghieri e di ristorazione con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008 ed introducendo dal 2009 una limitazione nella misura del 75% alla deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, in favore del reddito di impresa e di lavoro autonomo.
L'Articolo 83 bis definisce la procedura per il recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dall'Unione Europea.
L'Articolo 83-ter attribuisce all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per km di percorrenza per ogni tipologia di veicolo (comma 1). Inoltre, l'Osservatorio, determina semestralmente la percentuale dei costi del carburante gravante sull'impresa di autotrasporto per conto terzi, in rapporto al totale dei costi di esercizio (comma 2).
L'Articolo 83-quater mira a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi del costo dei carburanti nei contratti di trasporto.
Il comma 1 stabilisce che la nuova normativa verrà sottoposta a verifica dopo il primo anno di applicazione.
Il comma 2 dispone che, nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta deve essere indicata la quota a carico del mittente per i costi del carburante sostenuti dal trasportatore.
Il comma 3 prevede un meccanismo di adeguamento del corrispettivo a carico del mittente per i contratti di durata eccedente i trenta giorni, qualora il prezzo del carburante sia aumentato, dopo il primo mese, di oltre il 2%.
Per i casi di contratto non stipulato in forma scritta, il comma 4 prevede che l'indicazione del corrispettivo del carburante a carico del mittente sia contenuta nella fattura emessa dal trasportatore.
Il comma 5 stabilisce che la ulteriore parte del corrispettivo dovuto al vettore, deve risultare almeno pari a quella calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 83-ter, comma 2.
Se tale quota risulti inferiore, il comma 6 prevede che il vettore possa chiedere al mittente il pagamento della differenza.
Il comma 7 detta le norme a tutela del vettore, prevedendo che questi, in caso di mancato pagamento entro quindici giorni, può presentare - entro i successivi quindici giorni - domanda di ingiunzione di pagamento al giudice competente.
Il comma 8 dispone che, fino a quando non siano disponibili le determinazioni dell'Osservatorio sull'autotrasporto, gli adeguamenti del corrispettivo vengono calcolati sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico. Si precisa inoltre, che la quota dei costi di esercizio delle imprese rappresentata dai costi del carburante è provvisoriamente fissata: al 30% per i veicoli di massa pari o superiore a 20 ton., al 20% per i veicoli di massa compresa fra 3,5 e 20 ton., al 10% per i veicoli di massa inferiore a 3,5 ton.
Il comma 9 precisa che le disposizioni di cu all'articolo in esame si applicano con riferimento alle variazioni del prezzo del carburante intervenute a partire dal 1° luglio 2008, ovvero dall'ultimo adeguamento effettuato.
L'Articolo 83-quinquies stabilisce che il termine di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura, salva diversa pattuizione tra le parti. Il mancato rispetto del predetto termine dà diritto al creditore alla corresponsione degli interessi moratori.
L'Articolo 83-sexies determina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme in materia di corrispettivo per costo del carburante dovuto dal mittente. Le sanzioni non si applicano se le parti hanno stipulato un contratto di trasporto conforme ad un accordo volontario concluso tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori ed utenti dei servizi di trasporto.
L'Articolo 83-septies stabilisce che l'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti non può essere subordinato alla chiusura di impianti esistenti né a vincoli e viene abrogata la disposizione che prevedeva la chiusura di almeno settemila impianti. Al comma 5 viene demandata alle Regioni e alle province autonome il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili demandando al Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri di vettoriamento del metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
L'Articolo 83-octies, al comma 1, stabilisce che le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sono destinate ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci.
Al comma 2 sono rideterminate le quote di indennità e l'importo della deduzione forfettaria percepite dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le missioni e le trasferte effettuate fuori del territorio comunale.
Al comma 3 è fissata, nel limite di 30 milioni di euro, la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci.
Al comma 4 è riconosciuto un credito di imposta diretto a compensare una parte, da determinare,corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.
Al comma 5 si prevede, con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, la determinazione delle quote di indennità non imponibile, degli importi delle deduzioni forfettarie, la misura del credito di imposta, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa fissati dalla presente disposizione.
Il comma 6 stabilisce che sono destinate risorse pari a 9 ed a 7 milioni di euro per incentivare rispettivamente le aggregazioni imprenditoriali e la formazione professionale.
Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 116 milioni di euro, si provvede mediante le risorse disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto.
Il comma 8 estende al 2009 le agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli di massa non inferiore a 11,5 tonnellate adibiti al trasporto merci.
Il comma 9 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione di quelle misure previste nel presente articolo per le quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
L'Articolo 83 novies prevede che gli enti locali e i concessionari dell'accertamento e della riscossione dei tributi accedano ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, compresi quelli che le banche, le poste SpA e gli altri intermediari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria.
L'Articolo 83 decies dispone il coordinamento del Servizio nazionale di riscossione.
L'Articolo 84 reca la copertura finanziaria.